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Per la Cassazione commette abuso di mezzi di correzione l'insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti dell'alunno commettendo gesti di violenza morale o fisica
di Lucia Izzo - Commette abuso degli strumenti di correzione l'insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti dell'allievo, umiliandolo e svalutandolo psicologicamnete, nonch compiendo gesti di violenza morale e fisica, seppur considerati innocui o rivolti a scopi educativi.
Tanto pi se destinatario di simili gesti sia un alunno con difficolt di linguaggio e il comportamento del docente rischi di provocargli pericoli per la salute.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 45736/2018 (qui sotto allegata) un una vicenda riguardante il comportamenti tenuto da un insegnante di scuola media nei confronti di un allievo.
In particolare il ragazzo, affetto da disturbo del linguaggio, era stato oggetto di maltrattamenti da parte del docente consistenti in abituali denigrazioni alla presenza dei compagni a causa della sua balbuzie, addirittura giungendo in un'occasione a colpirlo con un flauto in testa in presenza dei compagni, nonch con uno schiaffo in altra occasione, impedendogli di recarsi dalla preside per protestare dopo aver subito una nota disciplinare dallo stesso professore.
In prime cure il giudice veniva condannato per maltrattamenti, mentre la Corte d'Appello riqualificava il reato nel meno grave abuso di mezzi di correzione: per il giudice a quo doveva escludersi l'intento vessatorio nei confronti del ragazzo, essendo emerso il rancore del giovane nei confronti del professore e la sua insofferenza alle regole imposte che manifestava con frequenti comportamenti irriguardosi verso compagni e docenti.
In Cassazione, il professore contesta il difetto del pericolo concreto di una malattia nel corpo o nella mente, richiesto dalla condotta tipica del reato, ritenendo si fosse trattato di comportamenti innocui e di gesti frequenti da parte di chi in posizione sovraordinata, compiuti per riportate all'attenzione il ragazzo irriguardoso verso compagni e docenti.
In realt, secondo gli Ermellini, la condanna ex art. 571 c.p. appare corretta, posta la motivazione dei giudizi di appello che si sottrae dai vizi denunciati: i giudici, infatti, hanno accertato la condotta denigratoria del docente, confermata dalle testimonianze non solo dell'alunno, ma anche del personale scolastico presente e, quanto all'offensivit dell'abuso, dalla certificazione medica prodotta.
La giurisprudenza di legittimit, infatti, conferma che integra il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, il comportamento dell'insegnante che "umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravit del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalit" (cfr. Cass. n. 47543/2015).
A tal fine, si ritiene sufficiente il ricorso, da parte dell'insegnante, a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorch minima e orientata a scopi educativi (cfr. Cass. n. 6654/2016). Inoltre, quanto al pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dalla norma, trattandosi di tipico reato di pericolo, non richiesto che questa si sia realmente verificata e il pericolo non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale ovvero sulla base indagine eseguita con particolari cognizioni tecniche.
Lo stesso potr essere desunto anche dalla natura dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Da qui consegue il rigetto da parre della Cassazione di tutte le critiche difensive, di cui molte volte ad addentratesi in valutazioni di precluso merito.
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